Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, sulla base dell’art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge n. 125/2013, è escluso dagli obblighi di nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione e provvede all’attestazione e alla compilazione della griglia di rilevazione, per mezzo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in ossequio a quanto previsto dagli atti deliberativi dell’Autorità Anticorruzione, emanati ed emanandi, in materia di Attestazioni OIV o strutture con funzioni analoghe e sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Ultimo aggiornamento

5 Maggio 2026, 18:00